La Repubblica di San Marino, con il primo Decreto emanato nel 2024, ha ufficialmente introdotto i marchi per le indicazioni di origine “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, stabilendo anche le relative regole di utilizzo per i prodotti che possono fregiarsi di tali denominazioni.
I requisiti per l’utilizzo di queste indicazioni sono simili a quelli previsti per le analoghe indicazioni in Italia (“Made in Italy”) dai primi anni 2000: per poter apporre legalmente l’indicazione di origine su un nuovo prodotto, è necessario che una fase economicamente rilevante, finale o sostanziale della sua produzione venga realizzata all’interno dello Stato. Per utilizzare l’indicazione “100% Made in San Marino”, invece, tutte le fasi produttive devono svolgersi sul territorio sammarinese.
A San Marino, l’indicazione di origine diventa ora un marchio, il cui diritto d’uso può essere acquisito tramite richiesta all’Ufficio Affari Economici di San Marino, dietro pagamento di una tassa annuale di 100 euro. Insieme alla richiesta formale, è necessario presentare un Regolamento contenente la descrizione del prodotto, le sue caratteristiche generali, le fasi di produzione, i materiali utilizzati e i luoghi in cui avviene la produzione, con l’indicazione della relativa fase produttiva.
I marchi sono definiti dal Congresso di Stato e il loro utilizzo e la relativa sorveglianza sono specificamente disciplinati.
Botteghe storiche
Lo stesso Decreto introduce un’altra novità: l’istituzione di un Registro delle botteghe e dei mercati storici. Possono richiedere lo “status” di Bottega Storica o Mercato Storico le imprese commerciali con oltre 50 anni di attività nella Repubblica di San Marino (ridotti a 25 anni per le osterie). Una volta ottenuto lo “status”, l’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa annuale. Insieme alla denominazione di Bottega Storica può essere utilizzato un relativo marchio nella comunicazione commerciale e nell’allestimento commerciale.
Sanzioni per l’uso improprio
Ancora più importante, il Decreto introduce la responsabilità amministrativa (da 500 a 15.000 euro), oltre a un’eventuale responsabilità penale, per l’uso fraudolento dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”. Tali sanzioni si applicano anche in caso di uso irregolare di indicazioni come “Fatto in San Marino” e simili per prodotti che non siano sostanzialmente o interamente prodotti nella Repubblica di San Marino.
Ricordiamo che la Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo, sebbene esistano diversi accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e l’Italia, anche in materia di proprietà intellettuale. Tali accordi riguardano la validità dei diritti di proprietà intellettuale nazionale italiana sul territorio di San Marino, esclusi i diritti nazionali italiani derivanti da registrazioni / domande internazionali.